Subappalto, illegittimo il limite fissato rigidamente al 30% dell’importo contrattuale
Subappalti e limiti del Codice dei contratti pubblici: cosa cambia?
Con la recente sentenza dello scorso 11 giugno 2020, il Tar Toscana conduce un’importante riflessione in materia di subappalto. Come è noto, il subappalto è regolato dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016, cd. “Codice dei contratti pubblici”, che lo qualifica come il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
La norma, in particolare, prescrive un limite quantitativo al ricorso a tale contratto, che non potrà superare il 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Le Amministrazioni, alla luce del quadro normativo così delineato, hanno interpretato la limitazione prevista dall’articolo 105 in modo rigoroso, esplicitando in apposite clausole contenute nei bandi di gara l’inderogabilità della soglia prevista.
Per tali ragioni, il Tar Toscana ha proceduto ad una rilettura della disposizione del Codice, in linea con i più recenti orientamenti della giurisprudenza dell’Unione europea. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, infatti, con sentenza C-63/18 del 26 settembre 2019, ha affermato che la direttiva 2014/24/Ue in materia di contratti pubblici dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui all’art. 105 del codice dei contratti pubblici, che limita in modo rigido ed indiscriminato al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.
Pertanto, il Tar ha affermato che il bando di gara, nella parte in cui ha fatto applicazione di una norma nazionale contrastante con la vigente direttiva in materia di appalti pubblici (così come interpretata dalla Corte di Giustizia) debba ritenersi illegittimo e va annullato.
L’effetto del predetto annullamento, inoltre, investe l’intera procedura atteso che la eliminazione del limite all’importo subappaltabile incide sulle regole concorrenziali per l’accesso alla commessa e richiede quindi la apertura di un nuovo confronto pubblico e trasparente sulla base di regole conformi alla disciplina comunitaria.
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Le recenti posizioni del Tar Toscana ridisegnano i confini tra appalti pubblici e limiti al subappalto, richiedendo nuove competenze per le PA nella gestione delle comunicazioni con tutti i soggetti richiedenti, per adeguarsi ai canoni di trasparenza e digitalizzazione in corso.
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