La privacy ai tempi del coronavirus: nessun intralcio alle misure anti-contagio

La data protection ai tempi del coronavirus: come si applica il GDPR?

 

Nella giornata del 16 marzo 2020, il Comitato europeo per la protezione dati (EDPB) ha diramato un Comunicato stampa per fornire orientamenti in merito alla corretta applicazione del GDPR nel grave scenario epidemico in atto.

Il Comitato europeo ha evidenziato come le misure di contrasto al contagio da Covid-19 possano coinvolgere il trattamento di varie tipologie di dati, sia di natura personale che non personale.

A sua volta, nell’ambito del trattamento dei dati personali, occorre ulteriormente distinguere:

  • Il GDPR troverà applicazione per il trattamento dei dati personali, relativi alle persone fisiche;
  • Per il trattamento dati nell’ambito delle Comunicazioni elettroniche, invece, troverà applicazione la direttiva e-Privacy 2002/58/Ce.

 

Per tali ragioni, la normativa in materia di protezione dei dati personali non costituisce, a giudizio del Comitato, alcun motivo di ostacolo alla predisposizione di misure anti-contagio, da parte delle Istituzioni pubbliche e dalle aziende, sia pubbliche che private.

Il Comitato individua il fondamento di liceità delle attuali attività di trattamento negli articoli 6 e 9 del GDPR: di conseguenza, i titolari del trattamento possono raccogliere i dati personali necessari e pertinenti per il contenimento del contagio ai sensi dell’art. 6 e 9 del GDPR, sussistendo motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ovvero che legittimino il trattamento per proteggere interessi vitali degli interessati.

Qualora, invece, si operi il tracciamento degli interessati attraverso la geolocalizzazione dei dispositivi mobili, per limitare la diffusione del virus, il Comitato rammenta che in base alla direttiva e-Privacy un tale tipo di trattamento richiederebbe il previo consenso dell’interessato, a meno che i dati non siano stati opportunamente anonimizzati.

Qualora non sia possibile procedere al trattamento esclusivo di dati anonimizzati, il Comitato non esclude che gli Stati possano adottare, ai sensi dell’articolo 15 della Direttiva, misure legislative per il perseguimento di finalità di sicurezza nazionale e di pubblica sicurezza, contemperando i principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità del trattamento.

 

 

La necessità di percorsi formativi adeguati e di servizi di consulenza mirati: le proposte di Hedya

 

Le recenti misure adottate a livello europeo confermano che per poter operare correttamente, una ottima conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR, nonché delle più importanti applicazioni pratiche, costituisce un requisito essenziale, benché non unico: occorrono, altresì, costanti aggiornamenti ed approfondimenti mirati sulle prassi applicative.

Per tali ragioni, Hedya fornisce percorsi formativi e di aggiornamento, nonché servizi di consulenza.

Hedya propone un articolato percorso formativo, in relazione agli specifici bisogni e livelli formativi.

In particolare, si prevede:

 

  1. Corsi di formazione per Data Protection Officer
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER”, necessario per accedere a un percorso di elevata specializzazione. Il corso ha una durata di 40 ore di lezioni teoriche e 6 ore di simulazione dell’attività quotidiana del DPO;
  • Corso “DPO: DATA PROTECTION OFFICER – Avanzato”, per chi ha già acquisito le conoscenze di base di natura giuridica e organizzativa e intende acquisire le nozioni pratico- applicative di base per svolgere le attività di DPO;

 

  1. Corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dati

 

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi sono disponibili qui.