Diffamazione online, per il Tribunale di Milano sussiste l’obbligo di deindicizzazione

GDPR e tutela degli interessati: come opera la deindicizzazione?

Come già esaminato in un recente post, i diritti degli interessati costituiscono il nucleo della protezione dati. Il GDPR, infatti, rispetto alla previgente disciplina contenuta nella Direttiva europea 1995/46/Ce, investe l’interessato di più ampie facoltà, affinché lo stesso possa effettivamente esercitare forme più incisive di controllo sul trattamento dei propri dati personali.

Nel catalogo dei diritti dell’interessato, inoltre, la giurisprudenza ha riconosciuto anche il cd. Diritto all’oblio, reso effettivo attraverso l’obbligo – in capo ai motori di ricerca – di deindicizzazione dei contenuti presenti in rete. La deindicizzazione consente l’opacizzazione del contenuto dei siti web: pertanto, ciò implica che il dato personale non sia effettivamente rimosso dall’insieme dei dati memorizzati nel web; questi, al contrario, viene soltanto sottratto ad una modalità di reperimento diretta ed istantanea, ben potendo accedere al contenuto delle pagine indicizzate attraverso i singoli siti sorgente.

Con la recente pronuncia del Tribunale di Milano (Tribunale Milano Sez. I, Sent., 24-01-2020), l’obbligo di deindicizzazione da parte dei motori di ricerca ha subito una nuova espansione.

In particolare, il Tribunale ha evidenziato che:

  • I motori di ricerca devono essere qualificati come Titolari autonomi del Trattamento. Essi, infatti, sono vere e proprie raccolte di dati, informazioni ed opere, consultabili attraverso la digitazione di “parole chiave”. Ne consegue, pertanto, che i search engine aggregano informazioni (sia estratte da data-base propri o trovate in rete attraverso spiders) che sono offerte, così organizzate, all’utente.
  • In applicazione del diritto all’oblio, con particolare riferimento al diritto dell’interessato alla costruzione e tutela della propria identità informatica, il motore di ricerca è obbligato alla deindicizzazione dei contenuti ogniqualvolta simile richiesta risulti corredata da sentenza passata in giudicato relativa ad una condanna per diffamazione (comprovante quindi la falsità delle notizie contenute nei siti sorgente).

 

In sintesi, il Tribunale di Milano ha statuito l’onere, gravante sui motori di ricerca, di provvedere alla deindicizzazione dei dati personali rispetto ai siti sorgente contenenti notizie diffamatorie. L’Autorità giudiziaria ha inoltre chiarito che la mancata evasione della richiesta di deindicizzazione espone il motore di ricerca all’obbligo di risarcire il danno ingerenato da una simile omissione.

 

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La recente posizione adottata dall’Autorità giudiziaria dimostra che per poter operare correttamente sul web e nei luoghi di lavoro, occorre una buona conoscenza dei principi e delle novità introdotte dal GDPR.

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