Codice dei contratti pubblici, in arrivo il Regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione
Contratti pubblici e Regolamento di attuazione: cosa cambia?
Lo scorso 13 Maggio 2020 è stata trasmessa dalla Commissione di supporto giuridico-amministrativo istituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) lo Schema di Regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, ai sensi dell’art. 216, comma 27-octies del Codice.
La versione definitiva del Regolamento di esecuzione sarà successivamente sottoposta alla valutazione preventiva del Consiglio di Stato per il parere obbligatorio (oltre a Corte dei Conti, Commissioni parlamentari e Conferenza unificata Stato-Regioni).
I lavori per la realizzazione di tale Regolamento erano notevolmente auspicati, a seguito della riforma introdotta ormai un anno fa con il D.L. 32/2019 c.d. “Sblocca cantieri”. In particolare, si auspicava un raccordo, attraverso la predisposizione in un unico corpo normativo, delle molteplici disposizioni esplicative ed attuative del Codice dei contratti pubblici, consistenti in Linee guida Anac aventi carattere più o meno vincolante, e decreti ministeriali.
Lo schema affronta tutte le questioni più complesse del Codice, sia dal punto di vista operativo che concettuale. Esso è articolato in sette sezioni:
- Disposizioni comuni;
- Sistemi di affidamento e realizzazione di appalti pubblici e concessioni di lavori;
- Sistemi di affidamento dei contratti concernenti servizi e forniture;
- Concessioni e partenariato pubblico privato;
- Appalti relativi a beni culturali;
- Contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali;
- Norme transitorie e finali.
Tra le disposizioni oggetto dello Schema di Regolamento risultano rilevanti quelle sugli affidamenti di appalti e concessioni di importo inferiore alle soglie comunitarie.
L’art. 36, comma 7, del Codice, modificato dal decreto sblocca-cantieri (DL 32/2019 conv. L.55/2019), prevede che “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista”.
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